Via libera dall’Agenzia delle entrate al cumulo di Super e Sismabonus
Superbonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all’efficientamento energetico e sismico dell’edificio chi ha già subito precedenti interventi antisismici purché il detto intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali imposti dalla norma agevolativa.
Si deve trattare però di un’ulteriore e autonomo intervento rispetto a quello per il quale si sia beneficiato di contributi per la ricostruzione.
Questi in estrema sintesi i contenuti di una recente risposta ad un preciso interpello avente ad oggetto l’applicazione della detrazione maggiorata della 110%: l’agenzia delle entrate come di consueto dopo aver sviluppato un’ampia ricognizione delle disposizioni e della relativa evoluzione ha confermato il contenuto del comma quattro dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020, il quale prevede a partire dal 1 gennaio 2021 che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 Aprile 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi del comma quattro spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione relativamente agli interventi antisismici.
Il concetto è stato poi ribadito con ulteriore documentazione; pertanto nella conclusione l’agenzia delle entrate richiama il comma 13 dell’articolo 119 per evidenziare le condizioni e gli adempimenti richiesti ma precisa che in presenza delle asseverazioni obbligatorie e nella rispetto di ogni altra condizione prescritta è possibile fruire del 110% nei limiti di spesa previsti dalla norma senza dover sottrarre dalle spese sostenute il contributo pubblico già ricevuto.
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