Sanzioni del Decreto PNRR: applicazione dal 2 marzo 2024

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 1133 del 24 giugno 2024, ha fornito ulteriori indicazioni operative riguardo alle sanzioni introdotte dal Decreto PNRR per le violazioni relative a somministrazione, appalto e distacco illeciti. Questa nota specifica il regime temporale di applicazione delle nuove sanzioni.

Applicazione delle Nuove Sanzioni dal 2 Marzo 2024

Le nuove sanzioni penali, introdotte dal Decreto PNRR, si applicano alle condotte illecite poste in essere a partire dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto stesso. Le violazioni commesse e concluse prima di questa data continuano a essere soggette al precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato.

Eccezioni per Reati di Somministrazione e Appalto Illecito

È importante fare una precisazione per i reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, così come per gli appalti e distacchi privi dei requisiti di legge, in quanto questi illeciti hanno una struttura continuativa nel tempo.

Reati Permanenti: Un Aspetto da Considerare

La dottrina e la giurisprudenza concordano nel considerare la somministrazione illecita come un reato permanente. Ciò significa che la condotta illecita è caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative, mantenendo una continuità dell’azione antigiuridica. La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta.

Rilevanza del Periodo di Cessazione della Condotta

La cessazione della condotta assume rilevanza sia per l’individuazione della norma applicabile sia per la decorrenza del termine di prescrizione. Di conseguenza, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno rilevanza penale e saranno soggette alle nuove sanzioni.

Calcolo degli Importi Sanzionatori

Per il calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, è necessario tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024. Infatti, la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito, che a sua volta determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata.