Piano Transizione 5.0 – sostegno alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese
Il Piano Transizione 5.0 sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese. A disposizione circa 12 miliardi di euro nel biennio 2024 – 2025.
Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.
Il nuovo Decreto Legge ha istituito il Piano Transizione 5.0, introducendo il suddetto credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere al 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Le imprese devono effettuare i suddetti investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o in alternativa una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
Quali novità sono state introdotte?
Tra le novità, la norma ha esteso la possibilità di cumulo dell’agevolazione, consentendo la cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. Dunque è stata introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
La norma ha inoltre introdotto due rilevanti semplificazioni procedurali:
- per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici. Rimane la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;
- Per i beni 4.0 acquisti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.
In che modo si può utilizzare il credito d’imposta Piano Transizione 5.0
Il credito d’imposta è utilizzabile decorsi dieci giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Inoltre è possibile utilizzarlo in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate da parte del GSE, pensa il rifiuto dell’operazione di versamento. Tuttavia l’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta maturato comunicato all’impresa da parte del GSE.
La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione “Ex ante”, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una “Ex post” comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.
Chi può beneficiare del credito d’imposta 5.0?
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Sono tuttavia escluse dal beneficio le imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive;
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempimenti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quali soggetti possono rilasciare le certificazioni ex-ante ed ex-post?
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex-ante ed ex-post sono:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE)
- Le Energy Service Company (ESCo)
- Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
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