MANOVRA 2023 – NUOVA ROTTAMAZIONE QUATER

Con la nuova rottamazione quater, preannunciata dalla legge di bilancio 2023 passata al vaglio del consiglio dei ministri, verrà introdotta una disposizione molto simile a quella del 2018. Pertanto, vi sarà possibilità per i contribuenti di saldare il proprio debito con l’erario, per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive di notifica della cartella di pagamento. Di conseguenza è previsto lo stralcio di interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive, nonché le somme mature a titolo di aggio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in 18 rate. Il governo interviene anche con lo stralcio dei carichi fino a 1000 euro dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre del 2015, che saranno annullati automaticamente entro il 31 gennaio 2023. In seguito a controlli automatizzatI, si prevede una nuova definizione agevolata delle somme dovute a delle dichiarazioni relative nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fino alla fine del 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023. La definizione in parola riguarda anche le comunicazioni di regolarità recapitate successivamente a questa data. Nello specifico la disposizione prevede di agevolare dette comunicazioni con l’applicazione di una sanzione pari al 3% al posto del 10%, oltre che, le imposte e i contributi portate nelle stesse e ciò anche in caso di pagamento rateale in corso.

SANATORIA DI IRREGOLARITÀ FORMALE

Ulteriore spunto si attua circa la possibilità di poter sanare irregolarità formale fino al 31 ottobre del 2022. La regolarizzazione avviene tramite il pagamento di 200 € per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni tributarie che possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo delle sanzioni previste dalla legge oltre all’imposta e gli interessi dovuti.

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