Compensazione dei debiti fiscali a ruolo: novità e chiarimenti dell’agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di compensare i debiti fiscali iscritti a ruolo. Queste novità si inseriscono nel contesto delle recenti modifiche normative introdotte dal DL Agevolazioni, che limitano la compensazione dei crediti da bonus edilizi e di quelli per i quali non sia intervenuta decadenza da rateazione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la possibilità di compensare i debiti fiscali superiori a 100.000 Euro, iscritti a ruolo e ammessi alla rateazione. Il quesito specifico riguardava l’interpretazione dell’art. 37 c. 49-quinquies DL 223/2006, e se fosse possibile compensare i crediti fiscali in presenza di tali debiti purché la rateazione fosse rispettata puntualmente.

L’Agenzia ha confermato che, in presenza di un piano di rateazione regolare, la preclusione alla compensazione dei crediti fiscali non opera. Questo significa che, se il contribuente sta onorando la rateazione, è possibile utilizzare qualsiasi tipo di credito per la compensazione dei debiti fiscali.

Crediti da Bonus Edilizi

Il contribuente ha inoltre richiesto conferma sulla possibilità di utilizzare i crediti derivanti da bonus edilizi, in compensazione con debiti fiscali, indipendentemente dall’accoglimento di una istanza di rateazione. I bonus edilizi comprendono interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiori a 10.000 Euro, per i quali siano già decorsi i termini di pagamento e non vi siano provvedimenti di sospensione, è sospesa la compensazione dei crediti da bonus edilizi fino a concorrenza degli importi iscritti a ruolo.

Regolamento e decorrenza

Si attende un regolamento del MEF per stabilire l’effettiva decorrenza di questa norma. Dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione tramite F24 dei crediti per i contribuenti con iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 Euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti, salvo i crediti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e premi per assicurazione. Tuttavia, questa previsione non si applica ai debiti per i quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente rispettato.

Conclusioni

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il legislatore intende non precludere la compensazione in presenza di un piano di rateazione regolare. Pertanto, dal 1° luglio 2024, il divieto di compensazione non opererà per i debiti iscritti a ruolo se la rateazione è rispettata, applicandosi a tutti i crediti eccetto quelli previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione. Infine, per i crediti da bonus edilizi, sarà necessario attendere una specifica regolamentazione.

Questi chiarimenti forniscono una maggiore certezza ai contribuenti sulle modalità di compensazione dei debiti fiscali e sulle condizioni necessarie per poter usufruire di tali agevolazioni.