Cassa integrazione prolungata di 18 settimane.
Cassa integrazione (decreto-legge n.104/2020) prolungata di 18 settimane.
Per beneficiare di queste ulteriori settimane, occorre fare riferimento a due periodi distinti:
Il primo periodo, pari a 9 settimane, non prevede alcuna specifica condizione (salvo l’obbligo di sottrarre i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020).
Il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.
In base alla differenza di fatturato sarà richiesto un contributo addizionale al datore di lavoro.
Le complessive diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.
Possono accedere ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto-legge n. 104/2020, esclusivamente i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020.
Per le aziende che occupano più di 5 dipendenti, anche per quelle che hanno sospeso l’attività per decreto, occorrerà sottoscrivere un preventivo accordo sindacale, per le altre sarà sufficiente l’informativa sindacale.