Descrizione del bando
In cosa consiste?
La Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR mette a disposizione 2,2 miliardi di euro fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di almeno 2 GW di potenza da fonti rinnovabili e una produzione di almeno 2.500 GWh/anno.
Il programma prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o di Gruppi di Autoconsumatori, ubicati in Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Il Decreto CACER del 7 dicembre 2023 ha definito i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi. Le richieste di finanziamento devono essere inviate esclusivamente online attraverso l’Area Clienti del portale “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo”, rispettando i requisiti normativi e le Regole Operative. Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2025 alle 18:00, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.
Chi può partecipare?
Ecco i requisiti chiave per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili che possono accedere ai contributi del PNRR:
- Devono essere di nuova costruzione o risultanti da un potenziamento di impianti esistenti
- Potenza non superiore a 1 MW
- Ubicati in comuni con meno di 5.000 abitanti (secondo dati ISTAT aggiornati alla data della domanda)
- I lavori devono iniziare dopo la presentazione della domanda di contributo
- Devono disporre dei necessari titoli abilitativi e del preventivo di connessione alla rete elettrica
- Devono essere ubicati nell’area sottesa alla medesima cabina primaria della configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) o di Gruppo di Autoconsumatori di cui faranno parte
- Devono entrare in esercizio entro 18 mesi dall’ammissione al contributo e comunque entro il 30 giugno 2026
- Devono rispettare i requisiti sugli impianti di produzione, inclusi i principi DNSH (Do No Significant Harm) e il tagging climatico
- Una volta realizzati, devono essere inseriti in una configurazione attiva di CER o Gruppo di Autoconsumatori, con contratto per l’erogazione della tariffa incentivante.
Come presentare richiesta
Domanda di contributo
- La richiesta deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 31 marzo 2025 (salvo esaurimento fondi) attraverso il portale “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo” nell’Area Clienti.
- La domanda deve essere inviata dal soggetto beneficiario, ovvero:
- Nel caso di Comunità Energetica Rinnovabile (CER), la CER stessa o un produttore/cliente finale socio/membro della CER.
- Nel caso di Gruppo di Autoconsumatori, il legale rappresentante dell’edificio/condominio o un produttore/cliente finale del gruppo.
- Prima di presentare la domanda, le CER e i Gruppi di Autoconsumatori devono essere già stati costituiti.
- Il beneficiario deve allegare la documentazione relativa all’impianto, come specificato nell’Allegato 3 delle Regole Operative.
Verifica e concessione del contributo
- Il GSE conclude l’istruttoria entro 90 giorni, al netto dei tempi imputabili al beneficiario o ad altri soggetti interpellati.
- Il GSE trasmette le risultanze al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che emana il decreto di concessione dopo i controlli di competenza.
- A seguito della registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti, il beneficiario dichiara di accettare i termini e le condizioni per la realizzazione del progetto.
Come richiedere il contributo?
A seguito della sottoscrizione dell’atto d’obbligo sul portale informatico del GSE, il Soggetto beneficiario può richiedere il contributo in conto capitale.
Entro 30 gg dall’avvio dei lavori il soggetto Beneficiario dovrà comunicare, attraverso il Portale informatico del GSE, la data di avvio lavori.
Per impianti di Potenza ≤ 200 kW il soggetto Beneficiario può richiedere:
Opzione 1
- un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell’atto di concessione;
- il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 2:
- il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.
Per impianti di 200 kW < Potenza ≤ 1000 kW il soggetto Beneficiario può richiedere:
Opzione 1
- un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell’atto di concessione;
- il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 2
- l’erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia);
- il saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 3:
- il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.
Spese ammissibili
Tra le spese ammissibili rientrano:
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera
- direzioni lavori, sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Le spese di cui ai numeri da 6) a 9) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Inoltre, le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità.
Il contributo è cumulabile con altri incentivi?
Il contributo PNRR è cumulabile con:
- altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea, di intensità non superiore al 40%
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- la tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER decurtata, secondo quanto previsto dalle regole, in ragione dell’intensità del contributo ricevuto
Il contributo PNRR non è cumulabile con:
- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.
- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
- altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea
- altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale