Sicurezza sul lavoro: nuove normative sulla formazione del datore nell’Accordo Stato Regioni

L’Accordo della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di prossima emanazione e introduce importanti nuovi obblighi per i datori di lavoro. Questo Accordo accorpa gran parte della normativa inerente alla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e all’utilizzo di attrezzature ad alto rischio.

Nuovi obblighi per i datori di lavoro

L’Accordo stabilisce che i datori di lavoro devono garantire una formazione specifica e generica per i lavoratori, basata sul codice ATECO aziendale e le mansioni svolte. Gli Organi di Vigilanza avranno il compito di verificare l’effettività della formazione svolta, contrastando il fenomeno delle formazioni fittizie.

Verifica dell’efficacia dell’apprendimento

Un’altra novità significativa riguarda la verifica dell’efficacia dell’apprendimento a medio termine. Sarà necessario misurare i cambiamenti nei comportamenti degli operatori attraverso l’analisi degli infortuni aziendali, questionari e check list di valutazione. Inoltre, l’Accordo prevede l’inclusione di queste verifiche nelle riunioni periodiche aziendali obbligatorie.

Formazione specifica per attrezzature a rischio

La formazione per l’uso di attrezzature a rischio varia a seconda della tipologia dell’attrezzatura e include una parte teoria e pratica. Esempi di attrezzature a rischio sono le piattaforme di lavoro elevabili, le gru, i carrelli elevatori e le macchine agricole. Anche in questo caso, gli aggiornamenti sono previsti ogni cinque anni.

Formazione per RSPP E ASPP

I datori di lavoro che svolgono l’incarico di RSPP devono seguire un modulo comune di 8 ore e moduli tecnici integrativi specifici per settore, con aggiornamenti quinquennali.

Formazione generale per tutti i datori di lavoro

Una novità assoluta è l’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dall’attività svolta o dall’utilizzo di attrezzature a rischio. Questa formazione mira a fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per una gestione efficace della sicurezza aziendale. La formazione può essere erogata in modalità e-learning e deve avere una durata minima di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri.

Scadenze e tempistiche

L’entrata in vigore dell’Accordo è prevista entro 12 mesi dalla sua pubblicazione, con la possibilità di avviare percorsi formativi basati sull’attuale normativa durante questo periodo. I datori di lavoro devono completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.