Nuovo decreto sull’accertamento tributario: Novità per i crediti d’imposta
Termini di decadenza e modalità di recupero
In particolare, a partire dal 30 aprile 2024, gli atti di recupero dei crediti d’imposta dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro:
- il quinto anno successivo a quello del relativo utilizzo, per i crediti non spettanti;
- l’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, per i crediti inesistenti.
I crediti inesistenti sono quelli in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati ovvero con la liquidazione delle dichiarazioni ed i controlli formali.
Per poter contestare l’inesistenza del credito, l’Amministrazione Finanziaria è gravata di un obbligo di motivazione rafforzata, poiché deve spiegare perché il vizio riscontrato non avrebbe potuto essere constatato in sede di controllo formale.
Viceversa, in assenza di uno dei due requisiti, il credito contestato dovrà essere considerato non spettante (e, come tale, recuperabile entro il quinto anno successivo a quello di utilizzo).
Modalità di accertamento
A partire dagli atti di recupero emessi dal 30 aprile 2024, sarà possibile prestare acquiescenza alle sanzioni mediante il pagamento di 1/3 delle sanzioni irrogate.
Il relativo pagamento dovuto dovrà essere effettuato in un’unica soluzione e senza possibilità di compensazione.
In caso di mancato pagamento, le somme dovute saranno iscritte al ruolo straordinario.
Procedimento di accertamento con adesione
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario ha anche introdotto rilevanti novità in materia di accertamento con adesione.
In particolare, la nuova procedura si caratterizza per le seguenti fasi da rispettare nell’ambito o dell’attività ispettiva:
- nel caso in cui sia previsto il contraddittorio, nello schema di provvedimento che verrà comunicato al contribuente prima di emettere l’atto sarà contenuto anche l’invito a presentare istanza di accertamento adesione;
- il contribuente potrà presentare istanza di accertamento adesione entro 30 giorni. In questo caso l’Agenzia delle Entrate notificherà l’invito al contraddittorio, comprensivo di imponibili e imposte;
- in caso di mancata presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, sarà ancora possibile presentare l’istanza stessa entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Il termine per il ricorso, per effetto automatico dell’istanza, sarà sospeso per 30 giorni e non più per 90 giorni.
Viceversa, in caso di presentazione dell’istanza di adesione successivamente allo schema di provvedimento, la stessa non potrà essere più essere riproposta al momento di notifica dell’avviso di accertamento. Le novità introdotte dal decreto legislativo in materia di accertamento tributario incidono in modo significativo sulla disciplina dei crediti d’imposta inesistenti o non spettanti.
In particolare, il nuovo regime temporale di decadenza e le modalità di recupero dei crediti inesistenti, nonché la modifica del procedimento di accertamento con adesione, impongono ai contribuenti di prestare particolare attenzione a tali aspetti.